La tassazione separata dei redditi di lavoro dipendente e assimilati ha la funzione di correggere il principio generale dell’onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, assoggettato a tassazione ordinaria progressiva, con riferimento a quelle somme maturate durante l’intero arco (o parte) della vita lavorativa del percettore e per alcune fattispecie espressamente individuate dal Legislatore tributario. La Cassazione, con la sentenza n. 11634/2019, interviene sulle modalità di applicazione della tassazione separata nel caso di somme ricevute a seguito di un accordo transattivo stipulato a fronte della rinuncia dell’impugnazione di un licenziamento.
Il Dott. Dario Fiori propone un suo articolo che analizza e approfondisce la tematica fornendo anche una lettura critica della sentenza n. 11634/2019.