La Legge di Bilancio 2021, proroga per l’anno 2021 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica (65%), di ristrutturazione edilizia (50%), per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%), nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (90%).
Inoltre, per il bonus mobili, si incrementa da 10.000 a 16.000 euro l’importo sul quale calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 è intervenuta anche sul Superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020).
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LE NOVITA’ PER IL SUPERBONUS 110%
Proroga del Superbonus
Viene prorogata la detrazione al 110% (c.d. Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (la previgente scadenza era 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote nel caso in cui parte della spesa detraibile sia sostenuta nel primo semestre 2022.
Nel caso degli istituti autonomi case popolari (IACP) la proroga è disposta fino al 31 dicembre 2022.
Ulteriore proroga per condomìni e IACP
Viene ulteriormente prorogata la data per avvalersi del Superbonus, per gli interventi effettuati:
- dai condomìni per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Edificio con unico proprietario
Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Tale modifica consente ora ai proprietari (o comproprietari) “unici” persone fisiche di tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio, a patto che non siano più di quattro, di poter effettuare “interventi su edifici”, e quindi anche sulle parti comuni della loro palazzina e conseguentemente sui singoli alloggi, pur rimanendo per questi ultimi il limite di due unità per persona fisica, come previsto dall’art. 119, comma 10, D.L. n. 34/2020.
Estensione al 2022 della cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura.
Viene concessa la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura a coloro che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi elencati all’articolo 119, D.L. n. 34/2020. La norma estende al 2022 una facoltà inizialmente prevista per i soli anni 2020 e 2021.
Abitazione funzionalmente indipendente e requisiti di impiantistica
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce quando un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente ovvero qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
Pertanto, un impianto tra i quattro citati può anche essere in condivisione con le altre unità situate nel medesimo contesto plurifamiliare, senza, per questo, far venir meno l’indipendenza funzionale necessaria per poter accedere al Superbonus.
Unità immobiliari prive di APE perché senza copertura
Possono rientrare nel Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
Fotovoltaico esteso alle pertinenze
La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica è estesa anche agli impianti realizzati alle pertinenze degli edifici.
Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è riconosciuta la detrazione nella misura del 110 per cento in cinque quote annuali (quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:
– 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
– 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.
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