Lavoratori impatriati: pubblicati i codici tributo per l’opzione sul secondo quinquennio

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021, aveva indicato le modalità e i termini di versamento degli importi che danno accesso ad un secondo quinquennio di applicazione del regime fiscale degli impatriati. Tale possibilità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2021 ed è rivolta ai contribuenti, iscritti all’AIRE o cittadini UE, che alla data del 31 dicembre 2019 siano beneficiari del regime agevolato in questione.

IL VERSAMENTO DOVUTO PER L’ACCESSO AL SECONDO QUINQUENNIO

I contribuenti possono accedere a tale ulteriore periodo agevolato (dal 6° al 10° anno), previo versamento:

– di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, oppure è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzionepena la restituzione del beneficio addizionale fruito. In questo caso l’abbattimento del reddito fiscale nel secondo quinquennio è pari al 50%;

– di un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato, alle condizioni viste sopra, proprietario di almeno un immobile di tipo residenziale. In questo caso il concorso del reddito a tassazione è pari al 10%.

I TERMINI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO

Le predette somme devono essere versate entro il 30 giugno dell’anno successivo al quinto anno del primo quinquennio di regime agevolato. I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020 devono provvedere entro 180 giorni a partire dal 3 marzo 2021 (data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate).

LA RIS. N. 27/E DEL 15 APRILE 2021: I CODICI TRIBUTO PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO

Per consentire il versamento degli importi dovuti, tramite mod. F24 la risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021 ha istituito i seguenti codici tributo:
– “1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;
– “1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.

GLI ULTERIORI DATI DA INSERIRE IN F24
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” devono essere indicati:
– nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– in “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;
– “codice”, il codice tributo sopra indicato;
– in “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

Se vuoi avere ulteriori informazioni sulla possibilità di accesso al regime degli impatriati contatta lo studio per una consulenza specifica sul tuo caso.

Lavoratori impatriati: dichiarazione integrativa non utilizzabile per l’adesione “tardiva”

Il lavoratore impatriato che non abbia formulato richiesta di fruizione del regime fiscale di favore al proprio datore di lavoro, né ne abbia dato evidenza nella relativa dichiarazione dei redditi i cui termini di presentazione risultano scaduti non può presentare una dichiarazione integrativa a favore. E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E del 2020.

Si tratta di una interpretazione dell’Agenzia delle entrate che desta, però, molti dubbi!

A tal riguardo, il dott. Dario Fiori ha pubblicato un approfondimento sul quotidiano IPSOA.

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