Il nuovo bonus 100 euro da luglio 2020

Il decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, introduce delle misure volte alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

All’articolo 1 è disciplinata una misura strutturale definita “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, mentre all’articolo 2 si prevede un’agevolazione temporanea per il solo secondo semestre 2020 definita “ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati” (con la prospettiva, tuttavia, di renderla stabile nell’ambito di una successiva riforma del c.d. cuneo fiscale).

IL BONUS 100 EURO PER I REDDITI FINO A 28.000 EURO

Il comma 1 dell’articolo 1 dispone che, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR, sia di importo superiore a quello della c.d. detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1), venga riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo.

In sintesi, rientrano nell’ambito di applicazione della norma i percettori di redditi di lavoro dipendente (con l’eccezione delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati) e i titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’integrazione in oggetto è riconosciuta a condizione che:

l’imposta lorda dovuta sia superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR;

–  il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro.

La somma è pari a 100 euro mensili (600 euro per il secondo semestre del 2020 e 1.200 euro annui a decorrere dal 2021) e non concorre alla formazione del reddito. Inoltre, come precisato dal comma 2, è rapportata al numero di giorni di lavoro e riguarda le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

IL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Il comma 3 prevede che i sostituti d’imposta riconoscano in via automatica gli importi aggiuntivi (da ripartire fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020) e ne verifichino la spettanza in sede di conguaglio. Qualora il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 (di cui si parlerà a breve). Se superiore a 60 euro, il recupero dell’importo è effettuato in otto rate uguali a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Ancora, il comma 4 stabilisce la possibilità, da parte dei sostituti d’imposta, di utilizzare l’istituto della compensazione rispetto al “credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1”. A tal fine l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020, ha istituito appositi codici tributo.

LE PREVISIONI EMERGENZIALI COVID-19 PER I BONUS 80 E 100 EURO

Inoltre, l’articolo 128 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto per l’anno 2020, che sia il c.d. bonus 80 euro (in vigore fino al 30 giugno 2020) che il trattamento integrativo in commento, spettano ai percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, TUIR (con esclusione delle pensioni di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo), anche nel caso in cui l’imposta lorda risulti inferiore alla detrazione per lavoro dipendente di cui all’articolo 13, comma 1, TUIR (c.d. “incapienti”), per effetto della fruizione delle misure di sostegno contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25, del D.L. n. 18/2020, previste per l’emergenza COVID-19.

LA DETRAZIONE PER I REDDITI TRA 28.001 E 40.000 EURO

Volendo passare all’altra misura, l’art. 2, comma 1, del decreto in esame istituisce una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche ulteriore rispetto a quelle stabilite dal TUIR. La detrazione spetta ai medesimi soggetti destinatari del trattamento integrativo visto sopra.

L’importo della detrazione dipende dal reddito complessivo, in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a 28.000 euro decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. Di seguito le due formule di calcolo previste:

– se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro e fino a 35.000 euro l’importo è pari a:

480 + 120 * ((35.000−R) / 7.000) dove “R” = reddito complessivo;

– se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro e fino a 40.000 euro l’importo è pari a:

480* ((40.000−R) /5.000) dove “R” = reddito complessivo.

Il 3° comma dell’articolo 2 replica in sostanza il contenuto del 3° comma dell’articolo 1; si prevede, da un lato, la ripartizione della detrazione fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e vengono riproposte, dall’altro, le stesse regole di verifica in sede di conguaglio, comprese le otto rate di parti ammontare nel caso l’importo da recuperare superi i 60 euro; il tutto sempre per opera del sostituto d’imposta.

L’ABROGAZIONE DEL BONUS 80 EURO DA LUGLIO 2020

Il comma 1 dell’articolo 3 dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR, che disciplina il c.d. “bonus 80 euro”.

IL BONUS PER IMPATRIATI, DOCENTI E RICERCATORI RIENTRATI IN ITALIA

Il successivo comma 2 si occupa, infine, della determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini delle misure di cui agli articoli 1 e 2, si precisa che lo stesso è “assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR”. Di contro, occorre specificare che rileva la quota esente dei redditi agevolati:

– dei docenti e ricercatori di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010;

– degli “impatriati” di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.