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Lavoratori impatriati convegno con il Dr. Dario Fiori

🔴 Domani 5 aprile 📅 Dario Fiori relazionerà al #convegno organizzato dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei #consulentidellavoro di Roma sul regime fiscale dei lavoratori #impatriati, materia di specializzazione dello Studio.
✏️ Ecco la locandina con i dettagli e le info sulle modalità di prenotazione! L’evento è patrocinato dal #comune di #Roma

Lavoratori impatriati: opzione per il secondo quinquennio agevolato

Lo Studio Fiori ha pubblicato per Giuffré un approfondimento riguardante le estensioni temporali introdotte per il regime dei lavoratori impatriati, prima dal Decreto Crescita e poi dalla Legge di Bilancio 2021. L’Agenzia delle entrate, con più provvedimenti, nella primavera 2021 ha definito le modalità e i termini di esercizio per l’opzione sul secondo quinquennio agevolato ed è tornata sull’argomento con la risposta n. 703 del 12 ottobre 2021, precisando le tempistiche di esercizio della citata opzione.

Se vuoi ricevere una consulenza sul regime dei lavoratori impatriati contattaci.

Il riscatto della laurea: una strada agevolata verso la pensione

Il riscatto della laurea

Dario Fiori ha recentemente pubblicato un approfondimento sul riscatto della laurea.

Presupposti e requisiti

Nel documento sono illustrati presupposti e requisiti per considerare tali periodi come utili alla propria storia contributiva.

I vantaggi fiscali

Nell’approfondimento vengono descritte le deduzioni e le detrazioni fiscali correlate alle varie tipologie di riscatto.

La gestione della dichiarazione dei redditi

Tali agevolazioni fiscali possono essere richieste in sede di dichiarazione dei redditi.

Consulenza sul riscatto della laurea

Se vuoi ricevere una consulenza sul riscatto della laurea sia dal punto di vista previdenziale che fiscale contattaci.

La ripetizione dell’indebito: il passaggio di testimone tra la restituzione al lordo e al netto delle ritenute?

LA NOVITA’ INTRODOTTA DAL DECRETO RILANCIO

L’articolo 150, comma 1, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto #Rilancio), aggiungendo all’articolo 10, del #Tuir, il comma 2-bis, ha previsto un’ulteriore modalità di restituzione al sostituto d’imposta delle somme indebitamente percepite dai sostituiti. Il legislatore ha voluto positivizzare il metodo della restituzione al #netto delle #ritenute in caso di somme erroneamente o indebitamente corrisposte dal sostituto d’imposta. Viene così recepito un’impostazione divenuta predominante in giurisprudenza.

LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 8/E DEL 2021
La norma in questione è rubricata “Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto”. La circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 8/E/2021, nonostante la rubrica riferita solamente alle ritenute alla fonte a titolo di acconto, chiarisce, in ossequio al brocardo rubrica legis non est lex, che la norma deve intendersi riferita alle somme soggette a ritenuta a qualsiasi titolo (anche d’imposta o soggette a imposizione sostitutiva).

L’APPROFONDIMENTO PUBBLICATO DAL DOTT. DARIO FIORI
Condividiamo l’abstract di un approfondimento pubblicato da Dario Fiori per la rivista “La Circolare di Lavoro e previdenza” di “Centro Studi Lavoro e Previdenza – Area Lavoro Euroconference”. Il lavoro intende ripercorrere i vari passaggi del citato provvedimento di prassi, individuandone i punti salienti e analizzando, nel mentre, anche il contenuto della rilevante ordinanza di Cassazione n. 23531/2021.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni ed una consulenza in materia contattaci.

Green Pass: dal 15 ottobre 2021 obbligo di esibizione nei luoghi di lavoro

Premessa

L’obbligo di possedere ed esibire il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre 2021 e resterà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza. La seguente informativa, curata dallo Studio Fiori, riguarda i nuovi obblighi che sono tenuti a seguire i datori di lavoro del settore privato.

Natura e durata dell’obbligo nel settore privato

Viene previsto il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass), di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021.
L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza.

Soggetti destinatari dell’obbligo

È obbligato chiunque svolga una attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è posta in essere. L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Soggetti esclusi

Non sono inclusi nel novero degli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Il controllo che deve eseguire il datore di lavoro

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto.
A tal fine i datori di lavoro sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass. A questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre, dies a quo per l’efficacia della misura in discorso.

Cosa accade per i lavoratori senza Green pass.

I lavoratori individuati dal comma 1 dell’art. 9-septies, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Violazione degli obblighi e sanzioni

La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, che prevede sanzioni da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro. Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.500 euro.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

FAQ

Per casistiche specifiche si rimanda alla pagina delle FAQ sui siti governativi; nello specifico, all’indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#infgen

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