Dal 1° aprile le domande per ottenere l’assegno per il nucleo familiare dovranno essere inoltrate dal lavoratore esclusivamente all’INPS in via telematica. Fanno eccezione le domande di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea. A precisarlo è l’INPS con la circolare n. 45/2019, integrata dal messaggio 1430/2019. L’invio telematico può avvenire mediante il servizio on line dedicato, accessibile dal 1° aprile dal sito dell’Istituto, mediante il PIN dispositivo, una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, o la Carta Nazionale dei Servizi. Senza il PIN l’invio potrà avvenire tramite Consulenti del Lavoro e Patronati. Le istanze presentate fino al 31 marzo 2019. Le istanze presentate fino al 31 marzo 2019 in modalità cartacea al datore di lavoro, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere nuovamente presentate. Le eventuali variazioni nella composizione del nucleo, o le modifiche al reddito, invece, andranno sempre comunicate in via telematica. Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore.
Assegno nucleo familiare: dal 1° aprile domande solo online sul sito INPS
Le nuove domande
Dal 1° aprile le domande per ottenere l’assegno per il nucleo familiare dovranno essere inoltrate dal lavoratore esclusivamente all’INPS in via telematica. Fanno eccezione le domande di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea. A precisarlo è l’INPS con la circolare n. 45/2019, integrata dal messaggio 1430/2019. L’invio telematico può avvenire mediante il servizio on line dedicato, accessibile dal 1° aprile dal sito dell’Istituto, mediante il PIN dispositivo, una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, o la Carta Nazionale dei Servizi. Senza il PIN l’invio potrà avvenire tramite Patronati.
Le istanze presentate fino al 31 marzo 2019.
Le istanze presentate fino al 31 marzo 2019 in modalità cartacea al datore di lavoro, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere nuovamente presentate. Le eventuali variazioni nella composizione del nucleo, o le modifiche al reddito, invece, andranno sempre comunicate in via telematica. Gli importi calcolati dall’INPS saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore.
Manovra 2019: le modifiche al regime forfetario e la nuova flat tax dal 2020
La L. 145/2018 (Manovra 2019) con l’articolo 1, commi da 9 a 11, modifica il requisito di accesso al c.d. regime forfetario, innalzando a 65.000 euro la soglia massima dei ricavi e compensi conseguiti nell’anno precedente. Oltre a tale principale novità vengono novellate alcune cause ostative di accesso al regime. La Legge di Bilancio, con i successivi commi da 17 a 22, introduce a partire dal 2020 la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 20% al reddito delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione. Tali soggetti, per accedere alla tassazione agevolata, devono aver conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
Di seguito è possibile scaricare l’approfondimento scritto dal Dr. Dario Fiori per conto di Gruppo Euroconference S.p.A. nella rivista “La circolare di lavoro e previdenza” n. 3/2019
Giustificazione documentale delle trasferte: l’interpello n. 22/2018 dell’Agenzia delle entrate
Il reddito di lavoro dipendente, in base al principio di onnicomprensività, è costituito da tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce a qualunque titolo nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro. L’articolo 51, comma 5, Tuir, regola la disciplina di indennità e rimborsi spese percepiti dal lavoratore in occasione di trasferte o missioni. L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 22/2018, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di documentazione delle spese di trasporto sostenute in occasione di trasferte fuori del territorio comunale di cui al citato articolo 51, comma 5, Tuir.
Di seguito è possibile scaricare l’approfondimento scritto dal Dott. Dario Fiori per conto di Gruppo Euroconference S.p.a. nella rivista “La circolare di lavoro e previdenza” n. 43/2018
Videointervista sulle novità del decreto legge fiscale n. 119/2018
Al seguente link pubblichiamo la video intervista fatta al Dr. Fiori, per la web tv e web radio dei Consulenti del Lavoro, sulle principali novità fiscali introdotte dal D.L. 119/2018 (decreto fiscale)