Il nuovo bonus 100 euro da luglio 2020

Il decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, introduce delle misure volte alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

All’articolo 1 è disciplinata una misura strutturale definita “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, mentre all’articolo 2 si prevede un’agevolazione temporanea per il solo secondo semestre 2020 definita “ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati” (con la prospettiva, tuttavia, di renderla stabile nell’ambito di una successiva riforma del c.d. cuneo fiscale).

IL BONUS 100 EURO PER I REDDITI FINO A 28.000 EURO

Il comma 1 dell’articolo 1 dispone che, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR, sia di importo superiore a quello della c.d. detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1), venga riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo.

In sintesi, rientrano nell’ambito di applicazione della norma i percettori di redditi di lavoro dipendente (con l’eccezione delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati) e i titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’integrazione in oggetto è riconosciuta a condizione che:

l’imposta lorda dovuta sia superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 13, comma 1, del TUIR;

–  il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro.

La somma è pari a 100 euro mensili (600 euro per il secondo semestre del 2020 e 1.200 euro annui a decorrere dal 2021) e non concorre alla formazione del reddito. Inoltre, come precisato dal comma 2, è rapportata al numero di giorni di lavoro e riguarda le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

IL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Il comma 3 prevede che i sostituti d’imposta riconoscano in via automatica gli importi aggiuntivi (da ripartire fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020) e ne verifichino la spettanza in sede di conguaglio. Qualora il trattamento integrativo si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 (di cui si parlerà a breve). Se superiore a 60 euro, il recupero dell’importo è effettuato in otto rate uguali a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Ancora, il comma 4 stabilisce la possibilità, da parte dei sostituti d’imposta, di utilizzare l’istituto della compensazione rispetto al “credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1”. A tal fine l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020, ha istituito appositi codici tributo.

LE PREVISIONI EMERGENZIALI COVID-19 PER I BONUS 80 E 100 EURO

Inoltre, l’articolo 128 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto per l’anno 2020, che sia il c.d. bonus 80 euro (in vigore fino al 30 giugno 2020) che il trattamento integrativo in commento, spettano ai percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, TUIR (con esclusione delle pensioni di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo), anche nel caso in cui l’imposta lorda risulti inferiore alla detrazione per lavoro dipendente di cui all’articolo 13, comma 1, TUIR (c.d. “incapienti”), per effetto della fruizione delle misure di sostegno contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25, del D.L. n. 18/2020, previste per l’emergenza COVID-19.

LA DETRAZIONE PER I REDDITI TRA 28.001 E 40.000 EURO

Volendo passare all’altra misura, l’art. 2, comma 1, del decreto in esame istituisce una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche ulteriore rispetto a quelle stabilite dal TUIR. La detrazione spetta ai medesimi soggetti destinatari del trattamento integrativo visto sopra.

L’importo della detrazione dipende dal reddito complessivo, in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a 28.000 euro decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. Di seguito le due formule di calcolo previste:

– se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro e fino a 35.000 euro l’importo è pari a:

480 + 120 * ((35.000−R) / 7.000) dove “R” = reddito complessivo;

– se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro e fino a 40.000 euro l’importo è pari a:

480* ((40.000−R) /5.000) dove “R” = reddito complessivo.

Il 3° comma dell’articolo 2 replica in sostanza il contenuto del 3° comma dell’articolo 1; si prevede, da un lato, la ripartizione della detrazione fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e vengono riproposte, dall’altro, le stesse regole di verifica in sede di conguaglio, comprese le otto rate di parti ammontare nel caso l’importo da recuperare superi i 60 euro; il tutto sempre per opera del sostituto d’imposta.

L’ABROGAZIONE DEL BONUS 80 EURO DA LUGLIO 2020

Il comma 1 dell’articolo 3 dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR, che disciplina il c.d. “bonus 80 euro”.

IL BONUS PER IMPATRIATI, DOCENTI E RICERCATORI RIENTRATI IN ITALIA

Il successivo comma 2 si occupa, infine, della determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini delle misure di cui agli articoli 1 e 2, si precisa che lo stesso è “assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR”. Di contro, occorre specificare che rileva la quota esente dei redditi agevolati:

– dei docenti e ricercatori di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010;

– degli “impatriati” di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

Webinar: la tassazione del reddito di lavoro dipendente

La tassazione del reddito dal lavoro dipendente

Giovedì 25 giugno e venerdì 26 giugno Dario Fiori, commercialista e consulente del lavoro, insieme al collega Nevio Bianchi, consulente del lavoro, parteciperanno al webinar “La nuova tassazione del reddito di lavoro dipendente”.

Il programma dell’evento prevederà due giornate formative di 4 ore ciascuna, sui seguenti argomenti:

  • Ultime misure previste dai decreti Covid-19
  • Riduzione cuneo fiscale e nuove detrazioni
  • Welfare e premi di risultato
  • Controllo ritenute fiscali negli appalti

Scarica di seguito il pdf completo per conoscere gli argomenti trattati nel dettaglio e le modalità di iscrizione.

La tassazione del reddito dal lavoro dipendente
Webinar con Dario Fiori e Nevio Bianchi

Per informazioni, telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 – 56.24.402 – 54.04.97).

In seguito confermare l’iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it) o compilare la scheda presente sul sito www.itasoi.it.

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: A CHI SPETTA E COSA FARE.

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

L’art. 25 del D.L. 19/05/2020 n. 34, (Decreto Rilancio), riconosce un “contributo a fondo perduto” a soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

I beneficiari devono avere i seguenti requisiti:

1) nel periodo d’imposta 2019 devono aver conseguito ricavi o incassato compensi non superiori a 5 milioni di euro;

2) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al punto n. 2) ai soggetti che:

  • hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, oppure,
  • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai eventi calamitosi (es. eventi sismici, alluvioni, ecc.) i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31/1/2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19).

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo non spetta, in ogni caso:

1) ai soggetti la cui attività sia cessata alla data di presentazione dell’istanza;

2) ad enti pubblici ed intermediari finanziari;

3) ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell’indennità di 600 euro previste dagli artt. 27 (iscritti Gestione Separata Inps) e 38 (lavoratori dello spettacolo) del D.L. n. 18 del 17/03/20;

4) ai lavoratori dipendenti e ai Professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatoria (c.d. casse professionali).

Il contributo non spetta se il richiedente ha una Partita Iva con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta 2019;

15% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel 2019;

10% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel 2019.

Esempio:

Soggetto con ricavi 2019 pari a 200.000. Il fatturato di aprile 2020 è pari ad euro 5.000 ed il fatturato di aprile 2019 è pari ad euro 30.000.

La differenza di fatturato è pari ad euro 25.000.

25.000*20%= 5.000 euro (contributo a fondo perduto)

IL CONTRIBUTO MINIMO

Ai soggetti beneficiari, in possesso dei predetti requisiti, spetta comunque un contributo pari ad euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo spetta anche a chi ha iniziato l’attività tra il 1° maggio 2019 ed il 30 aprile 2020.

SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITÀ DAL 1° GENNAIO 2019

Il contributo è determinato come segue:

• se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (con il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);

• nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

PROCEDURA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica tramite: 

  •  il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti richiedenti;  
  • un intermediario abilitato per conto del soggetto richiedente.

Nell’istanza deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Dario Fiori autore del libro “Regime Forfetario 2020”

Il testo realizzato da Dario Fiori insieme al collega Massimo Braghin, per TeleConsul Editore S.p.A., è il frutto dell’ esperienza professionale maturata con clienti titolari di partita IVA in tutta Italia.

Hai dubbi e domande sulla Partita Iva ed in particolare sulle possibilità di utilizzo del regime forfetario?

✔ devo aprire la partita Iva: posso accedere al regime Forfetario? Mi conviene il forfetario od il regime ordinario?

✔ quale Codice Ateco è adatto alla mia attività?

✔ sono un lavoratore dipendente: posso aprire anche la Partita Iva?

✔ Sui miei compensi quante imposte e contributi devo pagare? .

✔ Come si emette correttamente una fattura in regime forfetario? Devo emettere fattura elettronica?

Inviaci un quesito a: info@studio-fiori.com

WEBINAR GRATUITO SULLE NOVITA’ FISCALI DEL DECRETO RILANCIO

Il dott. Dario Fiori insieme al collega dott. Giuseppe Buscema relazionerà al Webinar gratuito organizzato da TeleConsul Editore S.p.a. sulle principali novità fiscali del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), per mercoledì 3 Giugno alle 14.30. I temi trattati saranno:

Contributo a fondo perduto, IRAP, crediti d’imposta sugli affitti, crediti d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro, nuove sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi.

Iscriviti gratuitamente su: https://bit.ly/3dr3ypm