Il 15 febbraio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020 attuativo degli incentivi previsti dall’art.38 commi 7, 8 e 9 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) per chi investe in startup e PMI innovative ammissibili.
Le disposizioni in esame si applicano, a norma dell’art.9 Decreto Attuativo, in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 1 gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Le misure prevedono una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche di importo pari al 50% della somma investita dal contribuente (persona fisica o società di persone) nel capitale di startup o PMI innovative ammissibili. La detrazione può essere applicata a tutti gli investimenti in:
- startup innovative (comma 7), il limite dell’investimento agevolabile è pari ad euro 100.000 per periodo d’imposta; per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione preesistente del 30% (art. 29 del Decreto Crescita 2.0);
- PMI innovative (comma 8), il limite dell’investimento agevolabile è invece pari ad euro 300.000 per periodo d’imposta; per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione preesistente del 30%.
ISTANZA DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
Per accedere all’agevolazione, la start up o PMI beneficiaria deve presentare un’apposita istanza on line tramite la piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative” a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 aprile 2021.
A regime, invece, l’impresa beneficiaria dovrà presentare l’istanza prima dell’effettuazione dell’investimento da parte dell’investitore, tramite la Piattaforma.
LIMITE DE MINIMIS
Il Ministero dello Sviluppo economico verifica, tramite il registro nazionale degli aiuti, il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale de minimis, notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa che all’investitore. L’esito negativo blocca la finalizzazione della presentazione dell’istanza e la fruizione dell’incentivo. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti de minimis già ottenuti nel periodo considerato dall’impresa interessata, la stessa deve presentare una nuova istanza con gli importi rideterminati.
I DOCUMENTI CHE DEVE CONSERVARE IL BENEFICIARIO
L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (secondo il modello di cui all’allegato B del Decreto Attuativo), da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento, che attesti:
- l’importo dell’investimento;
- il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti; e
- l’importo della detrazione fruibile.
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