I buoni mobilità erogati dal datore di lavoro ai dipendenti che non fruiscono di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l’acquisto di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo il principio di onnicomprensività. I buoni, tuttavia, possono godere del limite annuo di esenzione per i benefit di 258,23 euro, elevato a 516,46 euro dal decreto Agosto per il 2020. E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 293 del 31 agosto 2020. Quale regime fiscale è invece previsto per gli abbonamenti per il trasporto pubblico erogati dall’azienda?
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