Fatturazione elettronica alla PA obbligatoria dal 06 giugno 2014

Con la recente circolare 1/2014 il Dipartimento delle Finanze fornisce le prime indicazioni relative il corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti delle PA (art. 1 commi dal 209 al 214 L. 244/2007).

Si rammenta che il D.M. 55/2013 ha definito le regole tecniche di operatività dell’obbligo ed ha individuato, quale data di decorrenza:

  • il 6/06/2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc.);
  • il 6/06/2015, per tutte le altre amministrazioni centrali ad eccezione di quelle locali per le quali dovrà essere emanato uno specifico Decreto.

Le indicazioni operative della circolare 1/2014 riguardano nello specifico:

  • il termine per il caricamento delle anagrafiche degli uffici adibiti alla ricezione delle fatture elettroniche nell’ IPA;
  • l’emissione della fattura elettronica;
  • il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica;
  • il trattamento dei casi in cui è impossibile il recapito della fattura elettronica all’amministrazione.

La fattura elettronica consiste in un documento in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, da inviare mediante il Sistema di interscambio (SDI); infatti, una volta predisposta dal fornitore, detta fattura, va inviata al SDI il quale:

  • assegna un identificativo;
  • effettua una serie di controlli propedeutici all’inoltro del documento.

Tuttavia, come vedremo meglio in seguito, al fine di ricevere la fattura elettronica attraverso il citato SDI le PA sono tenute ad inserire all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) l’anagrafica degli uffici (centrali o periferici) destinatari delle stesse. Detti uffici vanno identificati con un Codice Univoco da comunicare ai fornitori i quali devono indicarlo in fattura.

La fattura elettronica riporta i dati e le informazioni contenute nell’allegato A al D.M. 55/2013; in particolare, è d’obbligo riportare:

  • le informazioni fiscali;
  • le informazioni per la trasmissione attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Nell’ambito dell’art. 25 del recente D.L. 66/2014 (cd decreto “Renzi”) viene stabilito che le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA, devono indicare, tra gli altri elementi previsti:

  • il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 136/2010;
  • il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003. In mancanza di detti codici la PA non può effettuare il pagamento della fattura.

L’art. 1 co. 211 della L.244/2007 stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio (SDI) che il MEF ha affidato all’Agenzia delle Entrate e a SOGEI, escludendo quindi che le fatture vengano inviate direttamente all’amministrazione committente.

La trasmissione delle fatture al SDI e da questi alle PA destinatarie avviene attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti canali:

  • PEC o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse;
  • SDICoop un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
  • SPCoop un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
  • SDIFTP un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all’interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
  • Internet un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati (sito www.fatturapa.gov.it per i soggetti abilitati a Entratel, Fisconline o Carta nazionale dei servizi).

Pubblicato il: 15 maggio 2014

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.