Nuove regole pagamento modello F24

Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, le persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre 2014 e il 1° dicembre 2014, ovvero quelli che dovranno pagare l’acconto Tasi il prossimo 16 Ottobre 2014 (sempre che l’F24 sia superiore a 1.000 euro).

Modalità pagamento modello F24

Casi in cui non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta per effettuare il pagamento dei modelli F24:

  • importi superiori a mille euro;
  • o casi in cui utilizzano crediti d’imposta in compensazione.

In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste o tramite un professionista.

Per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione.

In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi) o tramite un professionista; l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline).

I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

Pertanto, i titolari di partita IVA non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo.

SOGGETTI VERSAMENTO CON F24 VERSAMENTO DAL 01.10.2014
  MODELLO CARTACEO HOME BANKING O REMOTE BANKING SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE
TITOLARI DI PARTITA IVA 
  • Versamento imposte dirette
  • Addizionali
  • Ritenute alla fonte
  • Imposte sostitutive
  • Irap
  • IVA fino a 5.000 euro

 

NO SI SI
Versamento con compensazione orizzontale di credito IVA annuale per importi > 5.000 euro NO NO SI
NON TITOLARI DI PARTITA IVA (privati) Versamento di importi pari o < 1.000 euro senza compensazioni SI SI SI
Versamento di importi > 1.000 euro senza compensazioni NO SI SI
Versamento di importi a debito con compensazione (saldo finale a debito) NO SI SI
Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale =0(delega a zero) NO NO SI

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